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L'OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO

II Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 che ha sostituito la legge 40/90 e il relativo regolamento di attuazione (DPR n. 447 del 6-12-1991) "si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura".



Per quanto concerne il settore elettrico, si faccia riferimento in particolare agli articoli 1, 2, 5 e 6 del decreto che preve dono l'obbligatorietà del progetto, che deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza, nei seguenti casi:

  • Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata maggiore di 6kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m. Si precisa che per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica si intendono: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

  • Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici. per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

  • Impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superii 200 m2;

  • Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mq;

  • Impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione, tecnico dell'impresa installatrice.

Nei casi diversi da quelli elencati sopra, il progetto può essere redatto dal responsabile. Lo stesso decreto prevede che i progetti degli impianti siano elaborati secondo la regola dell'arte: si intende con ciò, tutti i progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di luri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Tipicamente i progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto ei disegni planimetrici, nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e dei componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. Nel caso in cui l'impianto a base di progetto venga variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui sopra. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto verrà infatti espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste.

LIVELLI DI PROGETTO

Per stabilire quali siano i documenti che costituiscono la documentazione di progetto di un impianto elettrico occorre anzitutto definire a quale stadio della progettazione ci si riferisce: la guida CEI 0-2 (guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici), nella seconda edizione pubblicata nel mese di settembre 2002 (fascicolo 6578) distingue tre livelli di progetto, per ognuno dei quali la relativa documentazione deve essere redatta dal progettista dell'impianto elettrico, funzione che può essere svolta da un professionista competente in materia, iscritto al proprio albo professionale:

  • progetto preliminare, costituente il primo stadio della progettazione e avente lo scopo di definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, le esigenze da soddisfare e le specifiche prestazioni da fornire; la documentazione del progetto preliminare viene utilizzata per gli studi di fattibilità, per la valutazione sommaria dei costi e per lo sviluppo del progetto definitivo;

  • progetto definitivo, che viene redatto sulla base del progetto preliminare ed e utilizza per il rilascio della concessione edilizia o di altro atto equivalente: esso non è valido per realizzazione dell'impianto elettrico;

  • progetto esecutivo da utilizzare per l'appalto e la realizzazione dell'impianto elettrico, da eseguire nel rispetto del progetto definitivo e di eventuali ulteriori prescrizioni legge: rilascio della concessione edilizia o del permesso per costruire;

La progettazione secondo i tre livelli indicati è obbligatoria solo per i lavori pubblici. Negli altri casi può essere semplificata, riducendo il numero dei livelli (anche al solo progetto esecutivo) purché siano soddisfatte le necessità per le quali l'attività di progettazione è stata posta in essere.

DESTINAZIONE D'USO DELLE OPERE

Sempre al fine di definire la consistenza della documentazione di progetto, che dovrà essere diversa a seconda della complessità dell'impianto, nella seconda edizione della guida CEI 0-2 si fa riferimento alla destinazione d'uso dell'opera, secondo la classificazione introdotta dalla 46/90 (non ancora sostituita in ciò dal DM 37/2008), dal DPR 4471 91 e dalla legge 109/94 relativa ai lavori pubblici.

Sono state stabilite tre categorie:

  • edifici civili come definiti dal DPR 447/91, art. 1. comma 1, ossia le unità immobiliari o le parti di esse destinate a uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili;

  • altre opere come definite dal DPR 447/91. art. 1, comma 2. ossia edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati a uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di Enti pubblici territoriali, istituzionali o economici;

  • opere pubbliche ai sensi della legge 109/94 e del DPR 554/99.

Nell'ambito delle prime due categorie gli impianti elettrici vengono suddivisi in funzione dei limiti dimensionali indicati dal DM 37/2008 e dal DPR 447/91, relativi all'obbligatorietà del progetto elettrico, distinguendo quelli al di sotto di tali limiti dimensionali, per i quali non è obbligatorio il progetto, e quelli al di sopra dei limiti, ossia con obbligo di progetto. Il progetto deve essere depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui si realizza l'impianto. Per gli impianti senza obbligo di progetto la documentazione è, evidentemente, riferita al caso in cui il progetto viene comunque redatto.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

La documentazione di progetto è l'insieme dei documenti che costituiscono il progetto dell'impianto ed è riferita al livello di progetto considerato. Se nel corso dell'opera vengono effettuate delle varianti esecutive, i documenti del progetto esecutivo, aggiornati con quelli delle varianti, costituiscono la documentazione finale di progetto. Per documentazione finale d'impianto si intende, invece, l'insieme della documentazione finale di progetto, della dichiarazione di conformità con i relativi allegati obbligatori e della documentazione fornita dai costruttori dei componenti elettrici, riguardante le istruzioni per l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio, la verifica e la manutenzione. Documenti previsti dalla guida CEI 0-2 sono diversi a seconda del livello di progetto a destinazione d'uso delle opere.


I documenti previsti per il progetto preliminare dell'impianto elettrico devono contenere le seguenti, principali, informazioni:


  • Criteri di scelta delle soluzioni previste, le indicazioni per la redazione del progetto definitivo;

  • Relazione illustrativa: essa contiene, generalmente, la descrizione del progetto, il cronoprogramma attuativo e le informazioni necessarie per garantire l'aceessibilità, l'utilizzo e la manutenzione degli impianti esistenti;

  • Relazione tecnica: deve riportare i dati di progetto e i criteri di scelta delle soluzioni;

  • Planimetria generale: deve riportare gli elementi indispensabili del sistema elettrico, elettriche: Posizionamento della cabina, dei locali tecnici a uso elettrico, i percorsi delle condutture;

  • Schema elettrico generale: deve mostrare le principali relazioni e connessioni tra i componenti dell'impianto elettrico; può essere uno schema di sistema, uno schema a blocchi di principio;

  • Piano di sicurezza: deve riportare le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, integrato e corretto con il DLgs n. 106 del 3 agosto 2009;

  • Calcolo sommario delle spese deve contenere la stima parametrica per blocchi di impianti (per esempio cabine, linee principali, quadri ecc.).


I documenti previsti per il progetto definitivo dell'impianto elettrico devono contenere, in sintesi, le informazioni seguenti:

  • Relazione descrittiva: deve fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, comprese le motivazioni per eventuali variazioni rispetto al progetto preliminare e, ove previsto per le opere pubbliche, anche indicazioni circa il tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo;

  • Relazione tecnica: indica le soluzioni che dovranno essere adottate nel progetto esecutivo e svolge la funzione di documento di raccordo tra i diversi elaborati. Deve riportare. per esempio, l'identificazione dell'opera, i dati di progetto, i criteri di scelta delle protezioni, i criteri di dimensionamento dei componenti, la documentazione relativa alla protezione contro i fulmini, le caratteristiche dei sistemi di sicurezza per gli ambienti e le applicazioni particolari;

  • Elaborati grafici: descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare mediante schemi elettrici, planimetrie, eventuali sezioni in scala;

  • Calcoli preliminari: devono consentire un primo dimensionamento degli impianti elettrici: i criteri, e modalità di esecuzione e i risultati dei calcoli vanno raccolti in una relazione illustrativa che non deve necessariamente contenere i calcoli stessi;

  • Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: precisa i contenuti prestazionali degli elementi previsti nel progetto: esso contiene, inoltre, la descrizione delle caratteristiche dei materiali, dei componenti e delle opere previste nel progetto;

  • Computo metrico: deve definire le quantità dei materiali da installare e delle attività previste per la realizzazione dell'impianto;

  • Computo metrico-estimativo è il documento che, partendo dalle quantità indicate dal computo metrico e dai prezzi unitari ricavati dai listini correnti, fornisce la stima sommaria delle opere;

  • Quadro economico: è il documento che riassume i costi per i lavori appaltati a misura, a corpo, in economia nelle somme a disposizione del committente per imprevisti per le spese tecniche, IVA e imposte.


La documentazione del progetto esecutivo è quella formata dal maggior numero di documenti, alcuni dei quali rappresentano l'evoluzione degli omonimi documenti previsti per i precedenti livelli di progetto:


  • Relazione generale deve descrivere in dettaglio i criteri seguiti nelle scelte progettuali e il trasferimento delle soluzioni tecnologiche sul piano contrattuale e su quello costruttivo;

  • Relazione specialistica: è l'evoluzione della relazione tecnica del progetto definitivo e corrisponde alla relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione prevista dall'art. 4, comma 2 del DPR 447/91. Essa davrà contenere tutte le informazioni relative all'impianto, come per esempio l'elenco delle utenze e la descrizione dei carichi elettrici, i dati del sistema di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, i dati relativi al sistema d'illuminazione, la descrizione delle misure di protezione ecc.

  • Schema (descrizione) dell'impianto elettrico: è un documento previsto per gli impianti senza obbligo di progetto, in alternativa alla relazione generale e a quella specialistica e deve riportare le principali caratteristiche dell'impianto e le modalità di realizzazione dello stesso;

  • Elaborati grafici costituiscono una evoluzione di quelli previsti per il progetto definitivo e comprendono gli schemi di sistema, gli schemi elettrici e d'installazione, i disegni planimetrie, particolari costruttivi e altri dettagli di installazione ed eventuali altri elaborati, se necessari;

  • Calcoli esecutivi sono i calcoli esecutivi di dimensionamento degli impianti e si riferiscono a tutte le apparecchiature, condutture elettriche, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso. Vanno raccolti, come per il progetto definitivo, in una relazione illustrativa;

  • Tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni: sono documenti alternativi o complementari tra loro e riportano i dati relativi al coordinamento dei dispositivi di interruzione e di protezione dei circuiti (curve d'intervento, campi di taratura, poteri d'interruzione ece.) e i criteri per la verifica dell'idoneità e della selettività delle protezioni per i vari circuiti;

  • Piano di manutenzione: è un documento, obbligatorio solo per le opere pubbliche, che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e di sicurezza, l'efficienza e il valore economico dell'opera;

  • Elementi per il piano di sicurezza e di coordinamento: è il documento che definisce gli elementi necessari per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento da attuare in cantiere durante i lavori;

  • Computo metrico e computo metrico estimativo: costituiscono l'integrazione e l'aggiornamento degli omonimi documenti redatti in sede di progetto definitivo: se tale progetto non era previsto dovranno essere preparati ex-novo, tenendo conto del progetto esecutivo;

  • Quadro economico: è simile all'omonimo documento previsto per il progetto definitivo;

  • Cronoprogramma: definisce la sequenza temporale delle lavorazioni, in funzione di particolari esigenze di programmazione e di finanziamento dell'opera;

  • Quadro dell'incidenza della manodopera: riporta l'incidenza percentuale della quantità di manodopera rispetto al totale dei lavori;

  • Capitolato speciale d'appalto: riporta gli elementi necessari per una compiuta definizione dell'appalto, i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prova, l'ordine a cui attenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni e ogni altra informazione e prescrizione ritenuta necessaria dal progettista;

  • Schema di contratto: contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra il committende e l'impresa appaltatrice.

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